Aree di Competenza
Avvocato Familiarista e divorzista
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(Penale, Tributario, Amministrativo, Lavoro...).
La separazione può essere consensuale o giudiziale.
La separazione è consensuale quando sono i coniugi a ad accordarsi, per iscritto, su ogni questione relativa alla sospensione del loro vincolo matrimoniale (questioni patrimoniali, mantenimento coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).
A differenza della separazione giudiziale, la separazione consensuale ha indiscussi vantaggi: è infatti possibile regolamentare questioni accessorie – che il tribunale giudizialmente non potrebbe risolvere – come per esempio prevedere trasferimenti immobiliari, regolamentare l’uso della casa delle vacanze ecc.
Inoltre, una volta depositato l’accordo presso la cancelleria del Tribunale basterà per le parti comparire una sola volta e attendere poi l’omologa della separazione.
La Separazione è giudiziale quando non vi è accordo tra i coniugi sulle questioni relative alla sospensione del loro vincolo matrimoniale, può essere richiesta, anche da uno solo dei coniugi, la separazione giudiziale.
In tale ipotesi, è il giudice che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra coniugi (anche con riferimento ai figli) e che, in presenza di determinati presupposti, pronuncia l’addebito.
Le condizioni della separazione sia consensuale che giudiziale sono tutte sempre modificabili su richiesta di parte qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti tali.
Il divorzio segna la fine della coppia coniugale, ma anche delle reciproche aspettative successorie. Il divorzio ratifica e conferma un nuovo programma di vita già segnato dalla separazione.
Il divorzio può essere congiunto o contenzioso.
Il divorzio è congiunto quando vi sia accordo tra i coniugi su tutte le condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del loro matrimonio mentre è contenzioso quando non sia stato possibile raggiungere alcun accordo sulle condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Come per la separazione ogni disposizione della sentenza di divorzio concernente l’affidamento dei figli e le questioni economiche può essere modificata o revocata dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi divorziati qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto – rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.
A seguito del riconoscimento giuridico delle famiglie di fatto è possibile regolamentare o per scrittura privata o tramite un provvedimento del Tribunale l’affidamento ed il mantenimento dei figli nati a seguito dell’unione.