Tale questione assume rilevanza solo in caso vi siano figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. In tal caso la casa familiare verrà assegnata al genitore con il quale i figli rimangono a vivere anche se di proprietà dell’altro coniuge.
Il provvedimento del Tribunale che stabilisce l’assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi non indica una scadenza di tale diritto. Tuttavia tale diritto viene meno se:
- l’assegnatario non abita più la casa in modo stabile;
- l’assegnatario intraprende una nuova e stabile convivenza o se si risposa;
- i figli, ormai maggiorenni lasciano l’abitazione;
- i figli maggiorenni divengono economicamente autosufficienti.
In tutti questi casi, tuttavia, il diritto all’assegnazione della casa familiare non cessa in modo automatico ma, la parte interessata con l’assistenza di un avvocato, dovrà presentare al Giudice un’apposita domanda di revoca.
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