Le coppie di fatto sino a qualche anno fa erano quelle che convivevano senza avere contratto matrimonio.
Con la legge 20/05/2016 n. 76, nota come “Legge Cirinnà”, in Italia sono state introdotte due forme di unione tra persone diverse dal matrimonio.
Le unioni civili, relative alle persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, relative alle coppie che, nonostante non si vogliano sposare, decidono di formalizzare la loro unione.
Le coppie di fatto sono composte da persone che convivono e che hanno deciso di non formalizzare la loro unione con il matrimonio e neanche registrandosi in comune al fine di dare luogo a una convivenza di fatto riconosciuta da parte della legge.
Anche se la legge per le persone che vivano in una simile condizione non preveda niente, la giurisprudenza nel tempo ha elaborato alcuni strumenti di tutela nei confronti delle coppie di fatto, soprattutto nel caso di crisi o fine dell’unione.
1) Il rilascio della casa:
La prima questione che si pone in tema di diritti delle coppie di fatto è quello sul diritto del partner di restare in casa anche dopo la fine della relazione. Nel senso che alla fine della relazione anche se la casa è di proprietà esclusiva di uno solo dei partner, quest’ultimo non può pretendere che abbandoni subito la casa vantando un diritto di possesso sulla stessa.
2) Il diritto di subentrare nel contratto di locazione:
Se la casa nella quale si è svolta la convivenza è in affitto, alla morte di uno il convivente sopravvissuto ha diritto di subentrare nel contratto sino alla sua naturale scadenza.
3) Mantenimento dei figli:
In relazione al diritto al mantenimento dei figli, la legge non distingue tra figli nati durante il matrimonio, da relazione extraconiugale o di persone conviventi.
4) Risarcimento in caso di morte del compagno:
Se uno dei due conviventi muore per fatto illecito altrui, ad esempio un incidente stradale, il superstite ha diritto ad essere risarcito allo stesso modo di un coniuge.Il diritto al risarcimento si ha se la convivenza sia stabile e faccia ritenere che sarebbe continuata nel tempo.
5) Non è possibile richiedere la restituzione di somme di denaro:
Secondo i giudici, versare del denaro al partner, durante la convivenza, configura l’adempimento di un’obbligazione naturale, espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo (Cass. sent. n. 1277/2014).
I diritti che le coppie di fatto non possono vantare:
1) Assegno di mantenimento:
Le coppie di fatto non danno diritto all’assegno di mantenimento successivo alla separazione, relativo in modo esclusivo alle coppie sposate, né agli alimenti, salvo che tra le parti non intercorra un diverso accordo scritto.
2) L’eredità del convivente defunto, a meno che lo stesso non faccia testamento. Anche in questo caso, non può spettare più della quota disponibile, non essendo il convivente un erede legittimario.
3) La pensione di reversibilità.
4) La possibilità di costituire un fondo patrimoniale, diretto in modo esclusivo alle coppie sposate. La legge consente di costituire un vincolo di destinazione o istituire un trust nel caso se si intendessero tutelare gli interessi di figli nati dall’unione.