COVID 19 E ASSEGNO DI MANTENIMENTO FIGLI ED EX CONIUGE: COSA FARE?

Con il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, “Cura Italia”, il Governo, proprio per prevenire le conseguenze derivanti dalle restrizioni e dalla inevitabile crisi economica si è subito preoccupato di dettare una disposizione in materia di ritardi o di inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento prescrivendo all’art. 91: “All’articolo 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 Codice Civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”

Detta norma di portata generale e che rende giustificabile e scusabile il ritardato o il mancato pagamento derivante direttamente dall’adozione delle misure autoritative per il contenimento del contagio, e che ha lo scopo di evitare che la nascente crisi di liquidità il blocco dell’intero sistema economico, riteniamo sia applicabile esclusivamente alle obbligazioni contrattuali.

Tuttavia, l’obbligo di contribuzione economica in favore dei figli o dell’ex coniuge non ha natura contrattuale. Detto obbligo, invero, si fonda su principi solidaristici ed assistenziali specificatamente disciplinati e garantiti degli artt. 29 e 30 della Costituzione ed in virtù dei quali ai genitori spetta l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole proporzionalmente alle proprie sostanze ed avendo riguardo alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

Pertanto,colui che risulti obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento per i figli o all’ex coniuge non può sottrarvisi, anche solo temporaneamente, invocando l’art. 91 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020.

Tuttavia, non può negarsi che il soggetto onerato, in molti casi, dalle limitazioni imposte dai DPCM, abbia visto ridurre o addirittura nei casi più gravi, azzerare il reddito, per non avere potuto svolgere la propria attività lavorativa, con conseguente impatto sulla sua capacità di assolvere alla corresponsione dell’assegno di mantenimento.

In questo caso, quindi, l’onerato, tenuto conto anche dell’ammontare del patrimonio a propria disposizione, che entra nel quadro complessivo della situazione economica da valutare, potrà attivarsi per ottenere una riduzione temporanea o una modifica permanente dell’assegno in ragione delle mutate condizioni reddituali.

Per ottenere ciò, l’onerato deve proporre un apposito ricorso al giudice che aveva emesso il provvedimento iniziale oppure attivare una procedura di negoziazione assistita.

In quella sede, ferma la necessità di verifica delle condizioni reddituali dell’altro genitore o dell’ex coniuge, l’onerato dovrà comunque fornire una prova rigorosa che la contrazione dei suoi redditi, cui è conseguita l’impossibilità totale o parziale di assolvere all’obbligo di mantenimento, sia effettivamente scaturita dalle misure adottate dal governo con la normativa emergenziale.

In buona sostanza l’emergenza Covid-19 non può e non deve costituire una esimente dalle obbligazioni nascenti dalla crisi familiare che involgono ragioni di primaria tutela costituzionale oltre che morali. D’altro canto sarebbe da struzzi mettere la testa sotto la sabbia e non comprendere che la crisi determinata dal virus stia provocando uno tsunami dal quale quasi nessuno riuscirà a trarre riparo.

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